| CITES
è una sigla che sta per Convention on International
Trade in Endangered Species, ed in pratica sono
accordi sul commercio internazionale di specie in pericolo
di estinzione.
Il certificato di regolare
importazione è un numero che viene rilasciato dalla
dogana del paese da cui provengono gli invertebrati, e non
è legato strettamente al singolo animale ma alla
spedizione, la quale viene inventariata nel dettaglio. Può
capitare ad esempio che un negoziante riceva una
spedizione diretta dalle Fidji di 10 pezzi, tutti con lo
stesso CITES, o che riceva 10 pezzi dall'intermediario
olandese, con 10 CITES diversi.
Esiste una discrepanza
nell'interpretazione della norma che prevede ciò che deve
essere dotato di Certificato di regolare importazione e
cosa no. Innanzitutto i coralli duri vivi devono essere
tutti dotati di regolare certificato di importazione.
Quelli nati per talea dal ceppo originario, prendono il
numero di certificato del ramo "genitore". Il
rivenditore che produce talee nelle proprie vasche, ha
quindi il certificato già bello disponibile se ha fatto
l'importazione regolarmente.
Eventuali morti nelle vasche di
vendita debbono essere registrati in scarico come
"morto" e lo scheletro deve essere conservato.
Anche il "morto" venduto in seguito deve essere
scaricato.
Le talee tra privati sono ammesse,
purchè vi sia "scambio" e non
"cessione", ne a titolo gratuito ne tantomeno a
pagamento. Il privato che "cede" una talea, deve
richiedere il registro alla forestale. Questo almeno
stando ad una interpretazione abbastanza restrittiva della
norma. In realtà la Forestale non ha nessun titolo di
controllo sui privati, a meno di avere un mandato dal
giudice per una perquisizione domiciliare, ma ciò appare
improbabile.
E comunque sarebbe una
interpretazione che già inizia a dare alcuni problemi.
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